Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
Dettagli
A chi è rivolto
La V.I.A. coinvolge diversi attori:
- Il proponente del progetto, responsabile della redazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), che descrive dettagliatamente l’opera, il contesto ambientale e gli impatti previsti.
- L'Autorità competente, che valuta il progetto e rilascia eventuali autorizzazioni.
- Il pubblico e gli stakeholder, che possono partecipare al processo decisionale attraverso consultazioni e osservazioni.
La procedura si basa sul principio dell’azione preventiva, anticipando i possibili effetti negativi e proponendo soluzioni per minimizzarli, piuttosto che intervenire dopo il verificarsi dei danni.
Un obiettivo importante delle procedure di valutazione di impatto ambientale è quello di favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati (tra cui anche, ma non solo, i residenti nella zona soggetta agli effetti positivi o negativi) nei processi decisionali.
Descrizione
Il servizio si occupa della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) che ha come scopo quello di verificare preventivamente gli effetti significativi, diretti ed indiretti, di uno specifico progetto sulla popolazione, sulla salute umana, sulla biodiversità, sul territorio, il suolo, l'acqua e il clima, nonché sul patrimonio culturale e paesaggistico.
Per impatti sull’ambiente si intendono gli effetti determinati da particolari azioni (costruzione di strade, gallerie, impianti ecc.) sulle componenti ambientali (uomo, fauna, flora, aria, clima, acqua, suolo, sottosuolo, ecosistemi, paesaggio e patrimonio culturale, beni materiali, fattori agricoli ed economici).
La V.I.A. (Valutazione dell’Impatto Ambientale) è un procedimento che applica il principio fondamentale di limitare e controllare preventivamente i possibili impatti ambientali, anziché intervenire sui successivi effetti, secondo quanto contenuto nelle le disposizioni comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
Il compito dell'Ufficio V.I.A. è quello di esprimere parere per la valutazione di impatto ambientale riguardo alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 48 della LR 10/2010 e ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per i progetti presentati.
Tali pareri vengono inviati ai Comuni che si avvalgono dell'Ufficio V.I.A. dell'Unione affinché possa essere emanato l'atto finale di loro competenza.
La V.I.A. è un processo complesso ma essenziale per la protezione dell'ambiente e la salute pubblica, che richiede la collaborazione di vari attori e una pianificazione attenta.
Copertura geografica
Il servizio copre i territori dei comuni appartenenti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Come fare
Di seguito le fasi del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.
1. Inizio del Processo:
La V.I.A. può essere avviata su richiesta di chi propone un progetto.
L’autorità competente verifica entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, la completezza della documentazione.
Qualora la documentazione risulti incompleta, viene richiesta al proponente l’integrazione entro 30 giorni.
Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all’esito della nuova verifica (da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni) la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.
La V.I.A. è obbligatoria per determinati tipi di progetti, come quelli che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.
Verificata la completezza, la documentazione viene pubblicata sul Portale V.I.A.
Contestualmente, le autorità coinvolte vengono avvisate via PEC e viene pubblicato l’avviso al pubblico.
Da questa data decorrono i termini procedimentali.
Entro 60 giorni, chiunque può inviare osservazioni, mentre le autorità devono trasmettere i propri pareri.
2. Raccolta delle Informazioni Necessarie:
È fondamentale raccogliere dati sulla localizzazione del progetto, le tecnologie utilizzate per la sua realizzazione e l'impatto previsto. Questo include la valutazione delle capacità tecniche e delle risorse necessarie.
3. Consultazione:
Durante questa fase, le autorità competenti e le parti interessate, come le comunità locali e le organizzazioni ambientaliste, vengono coinvolte per garantire trasparenza e partecipazione pubblica.
4. Redazione dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.):
Il proponente deve redigere prima un progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente un documento che descriva dettagliatamente il progetto, il contesto ambientale e gli impatti previsti.
Questo studio è essenziale per la valutazione.
5. Valutazione e Decisione:
Le autorità competenti esaminano il S.I.A. e decidono se approvare, modificare o rifiutare il progetto in base agli impatti ambientali identificati.
In tale fase, possono essere richieste misure di mitigazione per ridurre gli effetti negativi.
6. Monitoraggio:
Una volta approvato il progetto, è importante monitorare gli impatti ambientali durante e dopo la realizzazione per garantire che le misure di mitigazione siano efficaci e che non si verifichino danni all'ambiente.
Cosa serve
- gli elaborati progettuali;
- lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);
- la sintesi non tecnica;
- le informazioni sugli eventuali impatti del progetto ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati all’articolo 24, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi del codice appalti;
- la relazione paesaggistica
La V.I.A. serve a:
1. Garantire che i progetti siano compatibili con la capacità rigenerativa degli ecosistemi e la salvaguardia della biodiversità.
2. Individuare misure preventive per minimizzare o eliminare i rischi di impatto negativo sull'ambiente.
3. Fornire informazioni complete alle autorità e agli stakeholder per decisioni consapevoli.
4. Integrare la dimensione ambientale nelle politiche di sviluppo e promuovere soluzioni innovative e meno impattanti.
Cosa si ottiene
Il parere motivato (positivo o negativo) circa l'assoggettabilità a V.I.A. del progetto proposto
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 90 giorni dall’avvio, fatti salvi i casi di richiesta di integrazioni, chiarimenti e/o proroga dei termini.
Quanto costa
Nessun costo per la presentazione del progetto e dei suoi allegati.
I costi sono relativi alla produzione dei documenti tecnici necessari per il progetto, e variano a seconda dei professionisti incaricati.
Procedure collegate all'esito
Lo screening ha come oggetto principale la verifica dell’“impatto”, ossia dell’eventuale alterazione dell’ambiente nel suo complesso.
Si tratta di una fase preliminare, che svolge una funzione esplorativa: analizza il progetto per accertare se esso possa produrre effetti significativi e negativi sull’ambiente.
Solo qualora tale incidenza risulti rilevante, si procede alla successiva fase della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.); in caso contrario, la procedura può essere omessa, con conseguente risparmio di tempo e di risorse economiche.
Lo screening, pur essendo una procedura più snella rispetto alla VIA, possiede una propria autonomia giuridica, riconosciuta dallo stesso Codice dell’ambiente (art. 20 del d.lgs. 152/2006 e, più recentemente, art. 9 del d.lgs. 104/2017), che ne disciplina in modo specifico lo svolgimento.
Per tale ragione, viene talvolta — ma impropriamente — descritto come un subprocedimento della VIA.
Più correttamente, esso va inteso come una fase preliminare in senso cronologico: viene cioè effettuato prima della VIA e solo per determinate categorie di progetti, nei cui confronti la valutazione completa si rende necessaria solo se l’esito dello screening lo richiede.
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Casi particolari
Quando è obbligatoria la V.I.A.?
La V.I.A. costituisce «presupposto o parte integrante» del procedimento di autorizzazione o di approvazione per i progetti di opere ed interventi ad essa assoggettati, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 152/2006 e seguenti.
I provvedimenti adottati in assenza di V.I.A. sono quindi annullabili per violazione di legge (art. 29, d.lgs. n. 152/2006).
Chi realizza un progetto senza sottoporlo, ove prescritto, a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità è inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006).
Ulteriori informazioni
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.10/2010 - Progetto per l'attività estrattiva della Soc. VIVATERRA
Nel territorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, precisamente in Località Poneta, nel Comune di Greve in Chianti, il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stato espresso per un progetto di attività estrattiva della Soc. Vivaterra.
Il progetto riguarda la continuazione dell’attività di coltivazione e di recupero ambientale della cava di Poneta. L’intervento proposto è una variante conseguente alla scelta di limitazione delle volumetrie di scavo di circa tre quarti rispetto all’originaria previsione autorizzata.
Il sito estrattivo si trova nel Comune di Greve in Chianti in località Poneta, circa 8 km a Nord-Ovest dell’abitato di Greve, nei pressi della località Ferrone, sul fianco ovest della collina di Poneta.
Tutta la documentazione e l'avviso/scheda del procedimento sono disponibili nella sezione allegati.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 in materia ambientale
