Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche

Tutela paesaggistica, procedimenti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono in ambito di vincolo paesaggistico

Cosa fa

L'Ufficio si occupa del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prima di attuare qualsiasi intervento edilizio che interessi l'aspetto esteriore dell'immobile in area di interesse paesaggistico. Con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Per l'esecuzione di interventi edilizi, per i quali non ricorrano le condizioni di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004, da realizzarsi su immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 143 del D.Lgs. 42/2004, è obbligatorio presentare una richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura di tipo semplificato.

L'autorizzazione paesaggistica, ordinaria o semplificata, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Ha una validità di cinque anni, decorsi i quali è necessario acquisire una nuova autorizzazione. Qualora i lavori abbiano avuto inizio nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

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Ultimo aggiornamento

03/02/2022 - 16:23