Cessione Fabbricato/Ospitalità di cittadini stranieri
Dettagli
A chi è rivolto
La comunicazione deve essere effettuata da chi (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo (anche per 1 giorno nel caso di cittadini extra-comunitari, o per un periodo superiore a 1 mese se l'ospite e' cittadino comunitario), l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco).
L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un documento di identità.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Descrizione
Comunicazione di cessione fabbricato a cittadini italiani o stranieri comunitari
Chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, o ne ceda la proprietà o il godimento, deve provvedere entro 48 ore, ad effettuare una denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza.
L'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede che la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo (in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e in allegato alla presente scheda) compilato dalla persona che cede l'immobile.
Il modulo può essere consegnato a mano, spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, trasmesso via PEC a unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it entro 48 ore dalla cessione.
Alla denuncia deve essere allegata copia del documento di identità del cedente e della persona a cui è stato ceduto l'immobile.
Nel caso in cui la denuncia non sia presentata direttamente dal dichiarante, dovrà essere accompagnata anche da una fotocopia del documento di identità dello stesso.
Cosa succede se la denuncia non viene presentata o se la stessa è incompleta
La persona che non presenta la denuncia, che la presenta fuori dei termini previsti, o la presenta incompleta, è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 206,58.
Cessione di fabbricato e/o ospitalità di cittadini stranieri extracomunitari
Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc.), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
La comunicazione di ospitalità/alloggio/alloggio/assunzione/cessione di immobile a cittadino straniero deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo (in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e in allegato alla presente scheda) compilato dalla persona che cede l'immobile.
Il modulo può essere consegnato a mano, spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, trasmesso via PEC a unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it entro 48 ore dalla cessione.
Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del cedente e della persona a cui è stato ceduto l'immobile.
Nel caso in cui la comunicazione non sia presentata direttamente dal dichiarante, dovrà essere accompagnata anche da una fotocopia del documento di identità dello stesso
Come fare
La comunicazione di ospitalità/alloggio/alloggio/assunzione/cessione di immobile a cittadino straniero deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo (in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e in allegato alla presente scheda) compilato dalla persona che cede l'immobile.
Il modulo può essere consegnato a mano, spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, trasmesso via PEC a unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it entro 48 ore dalla cessione.
Alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del cedente e della persona a cui è stato ceduto l'immobile.
Cosa serve
- Scaricare il modulo o ritirarlo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano val di Pesa;
- Compilare il modulo e firmarlo;
- Allegare i documenti di identità del cedente e del beneficiario dell'immobile;
- Presentare o inoltrare per PEC entro 48 ore dall'arrivo/ingresso del beneficiario dell'immobile;
Cosa si ottiene
L'evasione dell'adempimento di cui all'art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978, convertito in Legge n.59 del 18.05.1978 e successive modificazioni e all'art. 7 del D. Lgs 286/98.
Tempi e scadenze
La Comunicazione deve essere presentata entro e non oltre 48 ore dall'arrivo/ingresso del beneficiario dell'immobile
Quanto costa
Nessun costo
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito ufficiale della Questura di Firenze
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
